Investimenti all’estero, competenza del giudice italiano

A cura dell’avv. Antonio Politano del Foro di Firenze

Le sezioni unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 19 ottobre 2012, n. 18092, si è pronunciata in merito al ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da alcuni investitori italiani i quali avevano avviato una causa risarcitoria nei confronti di alcune banche con sede all’estero, in relazione ad investimenti in un comparto di una SICAV rivelatosi fallimentare.
Rileva l’avv. Antonio Politano del Foro di Firenze, come la Corte di Cassazione, sull’assunto che gli investitori si erano determinati all’investimento in base ad un c.d. prospetto informativo, reso disponibile dalla banche straniere tutte con sede in Lussemburgo, qualifica la domanda risarcitoria fatta valere come attratta nell’orbita dell’illecito precontrattuale.
In particolare, gli investitori si sarebbero stati indotti nella stipulazione dei contratti di investimento in forza della infedeltà e/o incompletezza del prospetto informativo che gli fu consegnato.
L’attività informativa svolta mediante la consegna del c.d. prospetto informativo si sarebbe realizzata in modo evidente e certo in Italia, mediante contatti diretti con gli investitori, senza che, a tale fine, assuma per la Corte di Cassazione alcun rilievo il luogo dove tale prospetto è stato materialmente redatto.
In altri termini, per l’avv. Antonio Politano del Foro di Firenze, ciò che rileva per la Corte di Cassazione, non è la redazione del c.d. Prospetto informativo, che di per sé è un’attività neutra, bensì il luogo ove si è manifestata l’offerta di investimento, pertanto l’Italia.
Sulle premesse di cui sopra, la Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano.
Avvocato Antonio Politano
Firenze

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